Regione Sicilia – visto di deposito 9 Dicembre 2003 2003 09/12/2003 All’ Ordine degli Ingegneri di Siracusa All’ Ordine degli Architetti di Siracusa Al Collegio dei Geometri di Siracusa Al fine di ottemperare a quanto stabilito dall’articolo 32 della Legge Regionale 19/05/2003 n° 7 in materia di prevenzione del rischio sismico, facendo seguito a quanto concordato in sede di conferenza degli ingegneri Capo degli uffici del Genio Civile della Regione siciliana, si porta a conoscenza, agli Ordini in indirizzo, la procedura necessaria per il conseguimento del visto di deposito ai sensi dell’articolo 32 della legge 7/2003 sugli elaborati presentati, e per la successiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 18 della legge 64/74. In particolare si rappresenta che è necessario produrre n° 3 copie degli elaborati. Una copia verrà restituita all’atto della presentazione con il visto di avvenuto deposito ai sensi dell’articolo 32 L.R 7/2003, una copia verrà restituita a completamento della fase istruttoria con il nulla osta ai sensi dell’articolo 18 della legge 64/74, ed una copia verrà trattenuta agli atti dell’Ufficio. Poiché l’articolo di legge di cui in oggetto consente l’immediato inizio dei lavori, per le opere in cemento armato ed a struttura metallica di cui alla legge 1086/71 occorre, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 64/74, produrre la comunicazione prevista dall’articolo 4 della legge 1086/71 da parte dell’impresa esecutrice dei lavori e la nomina del collaudatore in corso d’ opera. Inoltre, poiché la possibilità di iniziare immediatamente i lavori non consente all’Ufficio di accertare l’eventuale sussistenza di vincoli di competenza gravanti sul sito di progetto, occorrerà produrre apposita dichiarazione da parte del progettista e del direttore dei lavori sul rispetto di tali vincoli. Si rappresenta inoltre che in mancanza anche di uno solo degli elaborati previsti dall’articolo 17 della legge 64/74, non sarà possibile procedere al deposito ai sensi dell’articolo 32 L.R. 7/2003 ed ammettere alla fase istruttoria le richieste di autorizzazione. Il servizio di deposito degli atti verrà depositato esclusivamente nei giorni e nelle ore destinate al ricevimento del pubblico che si rammenta essere: Martedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 Mercoledì “ 16,00 “ 18,00 Venerdì “ 9,30 “ 13,00 Gli ordini professionali, cui la presente è diretta, sono invitati a dare ampia diffusione alla presente nota presso i propri iscritti. Si allega Articolo 32, copia dei modelli di istanza e della dichiarazione. ScriviDevi essere loggatoper commentare.